Ci siamo poi concentrati in maniera accurata sull’art. 110 del regolamento, quello cioè che si occupa della presentazione e distribuzione degli emendamenti; questo perché abbiamo riscontrato delle evidenti difficoltà di tempistica che portano a conseguenti difficoltà di preparazione ed approfondimento.
In questi mesi abbiamo imparato a nostre spese come la più volte sbandierata volontà di spostare il lavoro legislativo di modifica sostanziale di un progetto di legge nelle Commissioni, che sarebbero il luogo più indicato a tale scopo, sia stata nei fatti completamente disattesa, con il prosieguo dell’abitudine di utilizzare in maniera preferenziale l’Aula per la presentazione degli emendamenti, fino all’ultimo minuto utile, con la grave conseguenza di un mancato o parziale approfondimento di quello che si va a votare. E questo, ci spiace continuare a sottolinearlo, per un evidente abuso di questa Giunta dello strumento della dichiarazione di urgenza di un disegno di legge.
Per cercare almeno in parte di ovviare a queste difficoltà abbiamo innanzitutto posto all’attenzione della Giunta del Regolamento l’articolo in questione, suggerendo delle modifiche che, grazie al dibattito stimolato, hanno portato all’attuale formulazione proposta, che prevede uno spostamento dei termini di presentazione e distribuzione degli emendamenti più tutelante.
Abbiamo altresì richiesto che, nel nuovo art.128 bis che regolamenta l’esame dei progetti di legge di semplificazione e manutenzione, sia esplicitato in maniera chiara che per tale tipologia di progetti di legge non sia mai ammessa la dichiarazione di urgenza ex art. 90, riguardando per definizione disposizioni normative tra loro non correlate, spesso materia di competenza di più Commissioni permanenti. Non essendo stato inserito tra le modifiche che andranno oggi al voto, sarà nostra cura presentare un emendamento che vada in tale direzione.
Infine, pur comprendendo la ratio alla base della modifica portata in Giunta che prevedeva la facoltatività dell’esame in Commissione delle parti di competenza del rendiconto, ci siamo spesi per mantenere l’attuale norma, nella speranza che si cominci a dare il giusto valore a questo importante strumento di verifica dell’operato dell’amministrazione regionale.
Nel condividere sostanzialmente le restanti modifiche proposte, non possiamo tuttavia non esprimere le nostre serie perplessità in merito al secondo comma dell’art. 121, disciplinante gli interventi puntuali ammissibili in sede di manovra di bilancio. Pur comprendendo che la nuova formulazione rispecchia di fatto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, continuiamo a ritenere l’utilizzo di tale fattispecie di interventi in contrasto con i principi di democrazia, di trasparenza, di certezza del diritto, di equità di accesso alle risorse pubbliche; principi che devono essere lnee giuda fondamentali di tutta l’attività legislativa regionale, ma in modo ancor più specifico nella distribuzione dei fondi sempre più esigui che abbiamo a disposizione. Confidiamo quindi che l’attuale Giunta dimostri responsabilità e coerenza con quanto affermato più volte in merito al ricorso a suddetti interventi, e che quindi, pur essendo previsti dalle norme, non continuino ad essere uno strumento abusato ad ogni occasione, come si è rivelato in passato.