In questa pagina è possibile votare i primi 5 sondaggi per la definizione della proposta di legge Regionale sul reddito di cittadinanza
In base ai risultati di queste prime 5 domande, lunedì prossimo verranno formulate altre domande per la definizione finale del reddito di cittadinanza.
Per approfondire la tematica consigliamo la consultazione di alcune pagine di wikipedia e vi esortiamo a ricercare sul web le diverse modalità di intervento sul reddito. Oltre a quello che definiamo di cittadinanza esistono altri modelli di sostegno identificati con altri parametri link1 link2
Trovate in allegato le definizioni che verranno inserite in norma all’art.2:
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
a) reddito di cittadinanza: (questa definizione deriverà dal risultato della consultazione online di queste pagine);
b) beneficiario: qualunque soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il diritto del reddito di cittadinanza;
c) soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell’ambiente o della nazione;
d) reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell’anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
e) nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
f) familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto o i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti in possesso o di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell’apposito Repertorio nazionale condiviso tra Stato e Regioni con l’Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero in corso di frequenza per l’acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche ovvero iscritti al centro per l’impiego, nonché i figli affetti da disabilità tali da renderli non abili allo studio e/o al lavoro a prescindere dalla loro età;
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